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Libretto famiglia e contratto prestazione occasionale

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Data
16 febbraio 2021
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Lavoro

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

In seguito all'acceso dibattito che ha coinvolto il Governo e le Associazioni dei lavoratori dopo l'approvazione della Legge di Bilancio 2017, ed in particolare visti i dati relativi agli usi ed abusi dei voucher nel lavoro occasionale, si è giunti alla decisione di abolirli del tutto prevedendo delle forme contrattuali alternative, nella speranza di porre rimedio al lavoro sommerso favorendo al contempo il corretto utilizzo dei nuovi strumenti.
 
Vediamo di seguito che cos'è il lavoro accessorio alla luce della Circolare INPS n. 107 del 05/07/2017 e come funziona il libretto famiglia e il contratto di lavoro occasionale.
 
 


Che cos'è la prestazione di lavoro occasionale?

La disposizione normativa che disciplina il lavoro occasionale è l’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno 2017).
 
La norma consente ai datori di lavoro la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro in maniera occasionale, quindi non continuativa, non esclusiva e non subordinata, per lo svolgimento di certe mansioni, ed entro certi limiti in termini di durata e di retribuzione.

Le modalità con cui è possibile acquisire prestazioni di lavoro occasionali sono due: il libretto famiglia (LF) e il contratto di prestazione occasionale (CPO).
Non è possibile invece fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali nel caso in cui sia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra il datore e il lavoratore, o se il rapporto di lavoro ha avuto inizio entro i sei mesi precedenti la prevista prestazione di lavoro occasionale.


Chi sono i soggetti coinvolti nel lavoro occasionale?

Il datore di lavoro o utilizzatore, che è un soggetto diverso a seconda del tipo di contratto posto in essere, può avvalersi dei seguenti lavoratori o prestatori:
  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.


Quali sono i limiti economici?

I limiti economici riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa sono:
  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi complessivi non devono essere superiori a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi complessivi non devono essere superiori a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non devono essere superiori a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Attenzione: i compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

E' inoltre previsto un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.


Qual è la procedura di attivazione del lavoro occasionale?

L'attivazione delle tipologie di lavoro accessorio possono avvenire:

1. tramite registrazione diretta da parte del datore e del lavoratore sul portale dell'INPS cercando "Prestazioni Occasionali";
2. tramite il contact center INPS;
3. tramite patronati o altri intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12 (come i Commercialisti).


Come avviene il pagamento della prestazione?

L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto. In particolare, l'INPS provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici di Poste Italiane S.p.A.


Quali diritti vengono garantiti al lavoratore?

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).
Viene inoltre iscritto alla Gestione Separata ed ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
 
I relativi oneri sono a carico del datore di lavoro.


Libretto famiglia: chi può attivarlo, per quali lavori e quanto costa

Possono ricorrere al libretto famiglia per le prestazioni di lavoro occasionale esclusivamente le persone fisiche che non esercitano attività professionale o di impresa. Sono perciò esclusi i liberi professionisti, le ditte individuali e le società.
Il libretto famiglia viene attivato per remunerare:
  1. lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.
E' composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Tale valore è così suddiviso:
  • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
  • € 1,65 per la contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) alla Gestione separata INPS;
  • € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
  • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, il datore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi del contact center INPS deve comunicare:

- i dati identificativi del lavoratore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione;
- la durata della prestazione;
- l’ambito di svolgimento della prestazione;
- altre informazioni per la gestione del rapporto.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.


Contratto di prestazione occasionale: chi può attivarlo e quanto costa

Possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale, professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore ad € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa e comunque per un compenso giornaliero non inferiore ad € 36,00.
Al compenso spettante al lavoratore, si applicano i seguenti oneri a carico del datore:
  • contribuzione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) alla Gestione separata INPS, nella misura del 33%;
  • premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5%.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS IVS), ed € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1%.

Ulteriori limiti all'utilizzo del contratto di prestazione occasionale

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato impiegati nel semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente).
 
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

 

E' poi vietato l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale:
  1. da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  2. nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  3. in agricoltura, con le eccezioni di cui sotto.

Comunicazioni relative al contratto di prestazione occasionale

Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, il datore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi del contact center INPS deve comunicare:

- i dati identificativi del lavoratore;
- la misura del compenso pattuita;
- il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
- la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del lavoratore;
- altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Se la prestazione non dovesse più essere resa, il datore di lavoro dovrà comunicarlo entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo a quello previsto in origine per lo svolgimento della prestazione, altrimenti l'assunzione si considererà valida.


Le regole per le pubbliche amministrazioni

Le Pubbliche amministrazioni possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui sopra esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
  1. nell’ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  2. per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  3. per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  4. per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.


Le regole per l'agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, fermo restando il limite di non più di cinque dipendenti, il contratto di prestazione occasionale può essere attivato per le seguenti categorie:
  1. titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  2. giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  3. persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, laddove prevista, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo.
Attenzione: i suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

Per quanto riguarda le somme da corrispondere al lavoratore, sono previsti tre importi orari differenti, a seconda dell’Area di appartenenza del lavoratore. In particolare, la misura della retribuzione oraria minima è la seguente:
  • area 1: € 7,57;
  • area 2: € 6,94;
  • area 3: € 6,52.
L’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.
Per il resto, continuano ad applicarsi le regole generali.


Quali sono gli adempimenti dell'utilizzatore datore di lavoro?

Per poter ricorrere alle diverse tipologie di lavoro occasionale, è necessario che l'utilizzatore paghi preventivamente la provvista destinata all'erogazione del compenso e degli oneri annessi, mediante modello F24 con l’indicazione dei suoi dati identificativi e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione Occasionale.


Quali sono le sanzioni previste?

Per il superamento del limite economico complessivo di 2.500 euro per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore – o, comunque, del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo stabilito e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal CCNL.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS delle prestazioni da effettuarsi, o di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

 
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