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Il reddito nel regime forfettario

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Data
26 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Fiscalità

a cura del Dott. Emanuele Caggegi


Che cos'è il regime forfettario?

La legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto un nuovo regime agevolato, l’unico attuabile per le nuove attività che iniziano dal 2016, il regime forfettario, rivolto alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professioni, in forma individuale. Questo regime è quello naturale per i contribuenti in possesso dei relativi requisiti, tuttavia, è possibile optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. All’avvio dell’attività è comunque possibile avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività, di presumere la sussistenza dei requisiti prescritti.


Quali sono i requisiti del regime forfettario?

Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il nuovo regime forfettario se, contemporaneamente, nell'anno precedente:

- hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinati limiti, differenziati a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;
- hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 € lordi, per lavoro accessorio, dipendente e per collaboratori (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati);
- il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non superava 20.000 €. Nel calcolo di questo limite:
  • per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  • per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale degli stessi;
  • i beni, detenuti in regime di impresa o arte e professione, utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del contribuente, concorrono nella misura delle quote deducibili;
  • non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 €;
  • non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti, utilizzati per l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione.
Ai fini dell'individuazione del limite dei ricavi e dei compensi per l'accesso al regime:
- non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore e ai parametri;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.


Le esclusioni

Non possono avvalersi del regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- i non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- i contribuenti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni a esse assimilate (articolo 5 del Tuir), ovvero a società a responsabilità limitata trasparenti;
- i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 €, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato e sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un altro reddito di pensione o di lavoro dipendente.
 
Il regime forfettario cessa di applicarsi a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso, oppure si verifica una delle cause di esclusione.


Quali sono i vantaggi del regime forfettario?

I vantaggi del nuovo regime forfettario sono previsti sia sul versante degli adempimenti, che sono fortemente semplificati, sia per il regime contributivo:
- chi esercita attività d’impresa può infatti scegliere di non essere assoggettato alla contribuzione previdenziale minima, ma può beneficiare della riduzione contributiva del 35% (leggi questo articolo per scoprire come);
- il reddito viene poi tassato con un’imposta del 15% (5% per i primi 5 anni di attività se si tratta di start-up) sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap;
- sono state incrementate le soglie di ricavi entro cui si può rimanere nel regime;
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- esonero dal versamento dell’IVA;
- esonero dall’applicazione delle ritenute (occorrerà solo indicare in dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi);
- ricavi e compensi non assoggettati a ritenuta (occorre rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva);
- esonero dall’applicazione degli studi di settore.
 
Resta fermo l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi.


Esempio di calcolo del reddito nel regime forfettario

Libero professionista (si applica un coefficiente di redditività del 78%) e che supponiamo realizzi:

10.000 € di compensi
  2.000 € di contributi previdenziali
si avrà -> 10.000 x 78% - 2.000 = 5.800 €
applicando l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività si avrà -> 5.800 x 5% = 290 € da dichiarare e versare.

Piccolo imprenditore (si applica un coefficiente di redditività del 67%) e che supponiamo realizzi:

20.000 € ricavi
  2.990 € contributi previdenziali ridotti del 35% in base alla legge, ma solo se si è optato
si avrà -> 20.000 x 67% - 2.990 = 10.410 €
applicando l'aliquota del 5% per i primi 5 anni di attività si avrà -> 10.410 x 5% = 520 € da dichiarare e versare.


Quando conviene passare dal regime dei minimi al regime forfettario?

Ferme restando le condizioni e i limiti da rispettare per accedere al regime, il regime forfettario conviene in particolare alle start up che beneficeranno dell'aliquota del 5% per i primi 5 anni e per chi non ha costi da sostenere, in quanto è possibile dedurre dal reddito esclusivamente i contributi previdenziali. L'eventuale eccedenza di contributi che non ha trovato capienza nel reddito dell'attività assoggettata al regime forfettario può essere portata in diminuzione dal reddito complessivo come onere deducibile. Ma in assenza di altri redditi, oltre a quello soggetto al regime agevolato forfetario, l'eventuale eccedenza dei contributi sarà persa.
 
Nel vecchio regime dei minimi invece il reddito era determinato analiticamente, cioè deducendo dai ricavi e compensi percepiti, tutti i costi sostenuti.

DOMANDA SUL REGIME FORFETARIO

Possono i contribuenti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario o dei minimi, vincolante per tre anni, adottare il nuovo regime forfettario se ne ricorrono i presupposti?

RISPOSTA

Si, perché dato che il nuovo regime di vantaggio deriva da una nuova disposizione di legge, oggi è consentito transitare al nuovo regime forfetario con aliquota contributiva al 15%.
Infatti, in questo caso, non trattandosi più di start-up, in quanto l’attività già esisteva, non è più possibile applicare l’aliquota del 5%.
Se invece un minimo nato nel 2015 decide nel 2016 di transitare al regime forfettario, dato che in questo caso si trova ancora in regime di startup (entro i 5 anni di nuova attività), può mantenere l'aliquota del 5% fino al 2019, perché dal 2020 passa al 15%.

 
Tutto chiaro fin qui?

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