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Datore agricolo: adempimenti previdenziali e assistenziali

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Data
23 gennaio 2018
Inserito da
Studio Caggegi&Mazzeo
Categoria
Agricoltura

a cura del Dott. Emanuele Caggegi

Commercialista per aziende agricole

Individuate nel precedente articolo le principali figure del settore agricolo, che come detto devono avere la disponibilità di un fondo (condizione necessaria per la qualifica di imprenditore agricolo), e tralasciando la parte preliminare relativa alla costituzione dell’impresa attraverso la comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, alla Camera di Commercio e agli Enti previdenziali, (che verranno affrontati nei successivi articoli), passiamo direttamente a conoscere quali sono gli adempimenti obbligatori di un imprenditore agricolo, e quali regimi IVA deve adottare in riferimento al tipo di attività da svolgere.
 


Chi è il datore di lavoro agricolo?

Sono considerati datori di lavoro del settore agricolo i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli professionali, i non imprenditori persone fisiche purché la manodopera sia assunta solo occasionalmente, gli Enti locali come le attività di forestazione, le società cooperative di produzione e lavoro.


Quali sono gli obblighi previdenziali e assicurativi?

Per quanto riguarda l’aspetto contributivo,

i datori di lavoro agricolo che intendono assumere manodopera e tutte le imprese agricole che vogliono regolarizzare la propria posizione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono adempiere a degli imprescindibili obblighi. Devono comunicare all’INPS, attraverso il canale telematico Comunica, una denuncia aziendale, con la quale verrà comunicata l’esatta situazione aziendale rilevabile a quella data, con riferimento ai dati anagrafici dell’azienda, al numero esatto di particelle (porzioni di terreni e fabbricati rurali) per stabilire il fabbisogno lavorativo e la produttività del suolo ai fini del suo sfruttamento, e con riferimento all’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati. Questa comunicazione serve all’ufficio per capire a che titolo viene iscritto l’imprenditore, qual è la natura giuridica e la tipologia dell’azienda, dove sono ubicati i terreni sui quali verrà svolta l’attività, qual è il fabbisogno necessario, ecc.
 
In seguito a questa prima comunicazione telematica, il sistema rilascerà un codice chiamato CIDA (codice identificativo denuncia aziendale) che identifica in modo univoco l’azienda e che dovrà essere utilizzato sia per l’invio della comunicazione trimestrale che per le assunzioni di manodopera attraverso il canale Unilav.
Inoltre, ogni trimestre i datori di lavoro agricolo devono comunicare all’INPS un’ulteriore denuncia aziendale compilando il modello Dmag. Questo modello contiene dei moduli attraverso cui comunicare:
  • Il numero di giornate effettivamente lavorate e retribuite alla manodopera a tempo determinato e agli altri operai con contratto di formazione e lavoro;
  • Gli emolumenti lordi corrisposti ai salariati fissi ed alla manodopera con rapporto a tempo indeterminato.

Circa l’aspetto assicurativo occorre fare una piccola premessa.

È considerato infortunio sul lavoro quello subìto per causa violenta in occasione del lavoro e che produca danno. È però necessario che ci sia un collegamento tra infortunio e attività lavorativa, in quanto non è sufficiente che l’infortunio si verifichi sul luogo di lavoro o durante l’orario di lavoro.
È considerata malattia professionale quella contratta nell’esercizio del lavoro svolto e a causa dello stesso. Comporta un graduale, lento e progressivo peggioramento della salute del lavoratore, proprio perché a contatto con fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro.

Detto ciò passiamo agli obblighi assicurativi delle aziende agricole

Se l’azienda ha alle sue dipendenze manodopera fissa o stagionale, deve essere in possesso del Registro infortuni su cui annotare gli infortuni verificatisi in azienda e che devono essere denunciati all’INAIL tempestivamente.
 
Attenzione: con l’entrata in vigore del Decreto legislativo 151/2015, a partire dal 23 dicembre 2015 è stato soppresso l’obbligo di tenuta obbligatoria e vidimazione del registro infortuni. Ciò comunque non ha di certo abolito l’obbligo di comunicazione degli eventuali infortuni da farsi attraverso il Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione, un canale telematico istituito presso l’INAIL.
 
Per la manodopera con rapporto a tempo determinato gli obblighi di denuncia sono a carico del medico che presta la prima assistenza. Se l’infortunio comporta una diagnosi superiore a 3 giorni, deve essere data comunicazione anche all’autorità locale di pubblica sicurezza.
 
Se l’azienda ha alle sue dipendenze degli impiegati agricoli, deve essere data comunicazione all’EMPAIA. A questi impiegati, dal 4° al 90° giorno l’istituto riconosce una percentuale dell’80%, mentre il restante 20% è a carico del datore di lavoro. Dal 91° giorno fino a guarigione, e non oltre un anno, lo stipendio intero è a carico dell’EMPAIA.
 
Se l’azienda ha alle sue dipendenze degli operai, è l’INAIL che corrisponde l’indennità temporanea nella misura del 60% dal 4° al 90° giorno di inabilità, e del 75% dal 91° giorno in poi.
 
In riferimento alla malattia, questa deve essere comunicata dal dipendente al datore di lavoro entro 2 giorni e deve essere comprovata da certificazione medica.

 

Se l’azienda ha alle sue dipendenze degli operai, spetta al lavoratore comunicare all’INPS l’assenza per malattia. In caso di operai fissi, il datore deve comunicare su richiesta dell’INPS le retribuzioni corrisposte nel mese precedente alla data di sospensione per malattia. Così dal primo giorno sarà l’INPS ad erogare l’indennità.
Se l’azienda ha alle sue dipendenze degli impiegati, si avrà il seguente trattamento economico:
  • Stipendio mensile fino a 3 mesi, e mezzo stipendio fino ad altri 3 mesi in caso di anzianità inferiore a 5 anni;
  • Stipendio mensile fino a 5 mesi, e mezzo stipendio fino ad altri 5 mesi in caso di anzianità da 5 a 10 anni;
  • Stipendio mensile fino a 6 mesi, e mezzo stipendio fino and altri 6 mesi in caso di anzianità oltre 10 anni.
Passando alla maternità, questa viene percepita dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, se si tratta di impiegata agricola. Viene corrisposta direttamente dall’INPS per le lavoratrici operaie. Sono indennizzati obbligatoriamente i 2 mesi precedenti la data del presunto parto e i 3 mesi successivi alla data del parto. L’indennità è dovuta inoltre per un periodo massimo di 6 mesi, anche frazionabili, trascorsa l’estensione obbligatoria, ed entro il primo anno di vita del bambino. L’importo da corrispondere è pari all’80% della retribuzione percepita nell’ultimo periodo precedente a quello cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria dal lavoro. Per i periodi di astensione facoltativa invece, l’indennità corrisposta è pari al 30%.
 
Continua a seguirci per conoscere come viene tassato il reddito nel settore agricolo e quali fattori influenzano la scelta di adottare un regime contabile rispetto ad un altro.

 
Tutto chiaro fin qui?

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